

WOMEN in INSURANCE NETWORK
APPROVATO il 23 GENNAIO 2015
Titolo I
COSTITUZIONE E SCOPI
Art. 1
COSTITUZIONE
1. - E’ costituita, in Napoli il 23 Gennaio 2015 , l’ “ ASSOCIAZIONE DONNE PROFESSIONISTE in CAMPO ASSICURATIVO” denominata (WOMEN in INSURANCE NETWORK) da ora in poi per brevità nominata ASSOCIAZIONE.
2. - L’ASSOCIAZIONE è presente sull’intero territorio nazionale, e sarà retta oltre che dalle norme previste dal presente Statuto, da quelle di legge in materia, nonché dal Regolamento, che potrà essere emanato anche successivamente all’approvazione del presente Statuto.
Art. 2
SEDE
1. - La sede dell’ASSOCIAZIONE è stabilita in Napoli in Via Spartaco, 5. Può essere stabilita una sede direzionale presso la Presidente in carica, nella sua città di residenza.
Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
Art. 3
SCOPI E FINALITA’
L’Associazione è un’organizzazione senza fini di lucro.
L’Associazione è composta da donne che lavorano come professioniste nel campo assicurativo (ingegneri, architetti, avvocati ed altro ) e da donne dipendenti di Compagnie d’Assicurazione, Società di Brokeraggio ed altro in campo assicurativo.
Gli scopi e le finalità dell’Associazione sono:
- promuovere e consolidare lo spirito associativo;
- promuovere l’Associazione mediante la diffusione di informazioni, l’organizzazione di convegni, conferenze, dibattiti, seminari e la redazione di pubblicazioni nei settori delle assicurazioni, dell’economia e delle problematiche sociali;
- promuovere e sviluppare la crescita professionale delle socie per una sempre maggiore conoscenza nell’ambito delle problematiche connesse al mondo assicurativo;
- favorire il confronto di esperienze e opinioni in ambito assicurativo, sia nel settore peritale che nelle Compagnie - Broker – Università - Industria – Banche;
- favorire gli interscambi tra il mondo assicurativo ed il tessuto economico sociale;
- far emergere la consapevolezza del valore etico e culturale della professione e sviluppare il ruolo economico, sociale e politico della professionalità femminile;
- essere strumento di partecipazione e azione che incoraggi e sostenga una significativa presenza della donna negli organi decisionali di istituzioni, enti pubblici e privati;
- collaborare come interlocutore propositivo con tutte le istituzioni competenti in ambito regionale, nazionale, comunitario ed internazionale ed utilizzare tutte le risorse disponibili per promuovere azioni di sostegno per lo sviluppo della professionalità femminile;
- promuovere iniziative di partenariato su scala nazionale ed internazionale con Associazioni aventi scopi e attività analoghe. Realizzare progetti o programmi comunitari con proiezione nazionale ed internazionale;
- favorire con le associazioni analoghe di altri Paesi uno stretto rapporto al fine di creare le premesse per uno scambio proficuo di opinioni ed informazioni sia in ambito nazionale che internazionale;
Titolo II
SOCIE
Art. 4
SOCIE
1. – Le Socie sono:
Socie Onorarie
Socie Effettive
2. – Sono Socie Onorarie, le Socie che si sono distinte particolarmente ed hanno elevato il ruolo sociale della donna nei propri ambiti professionali.
3.- Può essere Socia Effettiva la donna maggiorenne di qualunque cittadinanza, anche non residente in Italia, purché possegga uno dei seguenti requisiti:
- svolga un’attività professionale in campo assicurativo,
- sia socia amministratrice in società nei settori dei servizi in campo assicurativo,
- eserciti, in forma individuale o associata, una professione che prevede l’iscrizione in specifici albi professionali,
- sia dipendente di Società di Assicurazioni, Broker o altro.
Potranno essere previste dal Regolamento Associativo limitazioni all’ammissione delle Socie nell’ambito dei requisiti previsti.
La richiesta di ammissione all’Associazione comporta l’accettazione incondizionata di tutte le norme del presente Statuto, nonché del Regolamento dell’Associazione.
4. – Ogni socia Effettiva ha l’obbligo di:
- attenersi all’osservanza delle norme statutarie e delle disposizioni impartite dagli Organi Statutari;
- astenersi da atti che possano nuocere al buon funzionamento dell’Associazione o lederne il buon nome.
L’inosservanza di tali obblighi dà titolo al provvedimento di esclusione nei confronti della socia che trasgredisca.
Art. 5
AMMISSIONE SOCIE
1. - L’aspirante Socia Effettiva deve presentare domanda di ammissione scritta alla Presidente , comprovando la propria qualifica ai sensi dell’articolo 4., secondo le modalità che saranno previste dal Regolamento. La domanda deve essere sottoscritta da due Socie presentatrici.
2. - La Presidente dovrà sottoporre la domanda di ammissione dell’aspirante Socia Effettiva al Consiglio Direttivo, alla prima riunione dello stesso. Il Consiglio prende in esame tale domanda e, dopo aver richiesto alle Socie se sussistano elementi ostativi all’ammissione, con delibera a scrutinio segreto assunta a maggioranza assoluta dei suoi membri in carica, provvede a:
- accettare o non accettare la domanda di ammissione dell’aspirante Socia, previa verifica
della sussistenza delle condizioni di cui all’articolo 4., e previa verifica delle indicazioni delle Socie.
3. - In ogni caso non potranno essere esaminate nuove domande di ammissione pervenute nei
trenta giorni precedenti all’Assemblea Elettiva; le relative domande di candidatura verranno prese in considerazione nella prima riunione del Consiglio Direttivo eletto.
Art. 6
QUOTA ASSOCIATIVA
1. - Per il primo anno, le Socie neo-ammesse sono tenute al pagamento:
- dell’intera quota associativa annuale, se l’iscrizione è avvenuta nel primo semestre solare;
- della metà della quota associativa annuale, se l’iscrizione è avvenuta nel secondo semestre solare.
Il pagamento deve avvenire entro il 30 gennaio di ogni anno.
In caso di mancato pagamento entro il 30 maggio, la Socia decade ai sensi del successivo articolo 7.
4. - La quota associativa non è rivalutabile né trasmissibile.
Art. 7
PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIA
1. - La partecipazione all’Associazione è a tempo indeterminato, salvi i casi in cui venga meno la
qualifica di Socia per:
- dimissioni volontarie, da presentarsi per iscritto con data certa alla Presidente entro il 31 dicembre di ogni anno, a valere per l’anno successivo;
- decadenza per perdita definitiva dei requisiti nei primi tre anni effettivi di iscrizione all’Associazione;
- mancato pagamento della quota associativa dell’anno entro il 30 maggio dell’anno stesso;
- espulsione per gravi motivi di ordine morale o di violazione del presente Statuto.
La decadenza e l’espulsione saranno regolati nel Regolamento.
La perdita della qualifica di Socia comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta.
Art. 8
DIRITTO DI VOTO
1. - Tutte le Socie maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, nonché per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.
2. - La partecipazione alla vita associativa è a tempo indeterminato, salvo i casi di dimissioni
volontarie, morosità o radiazione. E' esclusa ogni partecipazione alla vita associativa a tempo determinato.
3.-Ogni socia, qualunque sia il suo rapporto con l'Associazione, ha diritto ad un voto singolo Deliberativo, con le deleghe previste, nei paragrafi successivi.
Titolo III
ORGANI E CARICHE
Art. 9
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
1. - Gli organi dell’ASSOCIAZIONE sono:
a. la Presidente
b. il Consiglio Direttivo
d. l’Assemblea
Art. 10
REQUISITI PER CARICHE ASSOCIATIVE
1. – Possono rivestire le cariche sociali tutte le socie ordinarie:
- che siano in regola con la quota associativa relativa all’anno in cui si svolge l’Assemblea
- Elettiva;
- che non siano state oggetto di provvedimenti di espulsione o esclusione;
- per le quali non siano in corso provvedimenti di espulsione o esclusione nei loro confronti;
- che abbiano un’anzianità associativa di almeno tre anni effettivi,
- che possiedano, al momento della candidatura e dell’Assemblea Elettiva, i requisiti di cui al precedente articolo 4.
Inoltre, per poter essere eletta alla carica di Presidente, la Socia deve essere stata eletta Presidente Incoming (definita al successivo art. 12) e deve aver fatto parte del Consiglio Direttivo almeno per un intero mandato.
2. Potranno essere previste dal Regolamento limitazioni all’ammissione agli organi dell’Associazione onde garantire una rappresentatività qualificata.
Art. 11
PRESIDENZA
1 – La Presidente– Nomina e durata
1. - La Presidente dovrà essere eletta dall’Assemblea Elettiva tra le candidate a tale carica, che possiedano i requisiti di cui all’articolo 10, con deroga dei primi tre anni dalla costituzione dell’associazione.
Le candidate alla carica di Presidente devono comunicare, prima dell’elezione, i nominativi delle Consigliere che – in caso di propria elezione a Presidente – faranno parte del Consiglio Direttivo.
2. - La Presidente rimane in carica un anno. Potrà essere rieletta solo dopo due annualità successive.
2 – La Presidente - Poteri
1. - La Presidente ha la rappresentanza istituzionale dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo, nonché presiede le riunioni dell'Assemblea delle Socie. Ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi anche in giudizio. Alla Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l’Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.
La Presidente coordina l'attività dell'Associazione e presiede alla realizzazione, secondo modalità, forme e tempi ritenuti opportuni, degli obiettivi indicati e dei programmi approvati dagli Organi Sociali.
Sovrintende all’attività sociale in ogni settore, vigila inoltre sugli Organi dell’Associazione e provvede affinché venga osservata la disciplina sociale. E’ responsabile degli atti compiuti in nome e per conto dell’Associazione.
2. - La Presidente può delegare di volta in volta o in via permanente i propri poteri di amministrazione per il compimento di singoli atti o categorie di atti.
3. - Alla Presidente compete la nomina dei Consiglieri di cui una con funzioni di Segretaria e una con funzioni di Tesoriera.
3 – La Presidente – Assenza temporanea
1. - In caso di assenza temporanea della Presidente le sue funzioni vengono assunte da una delle due Presidenti Past ed Incoming.
4 – La Presidente – Sostituzione
1. - Venendo a mancare, per qualunque causa, la Presidente decadrà l’intero Consiglio Direttivo e dovrà essere convocata entro 60 giorni l’Assemblea Elettiva per la nomina di una nuova Presidente.
Il mandato della Presidente così eletta scadrà con quello del Consiglio in carica.
5 – La Presidente – Decadenza
1. - L’assenza della Presidente che si protrae per più di 120 giorni consecutivi costituisce causa di decadenza automatica.
2. - Il Consiglio può dichiarare decaduta per gravi motivi la Presidente.
La delibera dovrà essere assunta a scrutinio segreto con il voto favorevole dei 4/5 dei membri in carica; contro tale delibera, che in ogni caso dovrà essere motivata, è ammesso ricorso al Collegio Arbitrale.
Art. 12
PRESIDENTE INCOMING
1. – L’Assemblea nomina, tra le Socie, una Presidente Incoming che insieme alla Past President farà parte del Consiglio Direttivo.
Art. 13
CONSIGLIO DIRETTIVO
1 – Il Consiglio Direttivo – Composizione
1. - Il Consiglio Direttivo dell’ASSOCIAZIONE è composto da:
- La Presidente , che lo nomina, lo presiede e ne fa parte,
- La Past President
- La Presidente Incoming
- Una socia che assume funzione di Segretaria,
- Una socia che assume funzione di Tesoriera,
Le socie possibilmente devono essere individuate tra tutte le categorie professionali presenti.
2 – Il Consiglio Direttivo– Funzionamento
1. - Il Consiglio Direttivo dovrà riunirsi almeno quattro volte all’anno. La convocazione può avvenire su iniziativa della Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno o qualora ne facciano richiesta almeno quattro componenti.
Il Consiglio Direttivo dovrà essere convocato mediante lettera raccomandata o fax o e-mail da inviarsi al domicilio delle componenti il Consiglio almeno sette giorni prima della data fissata; la convocazione dovrà contenere l’ordine del giorno nonché il luogo, la data e l’ora della convocazione.
2. - Le deliberazioni saranno assunte a maggioranza assoluta dei membri in carica, in caso di parità, prevale il voto della Presidente.
3. – In assenza di formalità di convocazione, le riunioni si considerano valide con la presenza
effettiva di tutti i membri in carica.
4. - Il voto per le delibere è palese.
3 – Il Consiglio Direttivo – Compiti
1. - Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti e facoltà:
- assistere e coadiuvare la Presidente nelle sue iniziative;
- assumere, in casi di urgenza, le decisioni di competenza del Consiglio; queste dovranno essere ratificate dal Consiglio nella sua prima riunione successiva;
- tenere aggiornate trimestralmente le Socie sull’andamento dell’Associazione ed informarle sulle decisioni del Consiglio;
- tenere aggiornati i libri dell’Associazione;
- provvedere a convocare il Consiglio predisponendo l’ordine del giorno;
- redigere il progetto di rendiconto annuale da sottoporre al Consiglio;
- redigere il progetto di Regolamento dell’Associazione da sottoporre al Consiglio;
- formulare un programma annuale che tenda ad una maggiore affermazione e notorietà dell’Associazione ed al reale inserimento della stessa negli organismi pubblici e settoriali, per contribuire alla risoluzione dei problemi, con particolare riguardo alla posizione della donna;
- stabilire, nel perseguimento degli obiettivi suddetti, un programma annuale di manifestazioni nazionali;
- favorire l'espansione e la affermazione della Associazione con una opportuna propaganda;
- provvedere a dare notorietà della attività della Associazione, tramite la stampa o altri mezzi di diffusione;
- controllare e approvare i conti preventivi e consuntivi nazionali;
- fissare la data e la sede per le Assemblee, redigere l’ordine del giorno e provvedere per la convocazione nei termini previsti dal presente Statuto;
- nominare Commissioni di lavoro;
- affidare particolari incarichi a Socie che per posizione, introduzione o capacità possono dare un contributo alla Associazione;
- convocare Socie e commissioni per sentire relazioni sugli incarichi affidati;
- stanziare somme per:
rimborsi spese che si rendessero necessari per il funzionamento delle Commissioni, contributi a manifestazioni di Delegazione, rimborsi spese a Socie delegate a rappresentare la Associazione,
borse di studio, manifestazioni, propaganda, tutte le spese necessarie alla attuazione degli Scopi associativi;
- approvare e modificare il progetto di Regolamento dell’Associazione, da sottoporre all’Assemblea Ordinaria;
- rendersi garante dell'osservanza dello Statuto e del Regolamento.
Inoltre, il Consiglio Direttivo
- stabilisce, entro il 31 dicembre di ogni anno, la quota associativa che sarà resa nota con comunicazione scritta o mezzi telematica e qualora non venisse assunta alcuna deliberazione in proposito, si intende confermata la quota associativa previgente;
- assume, in casi di particolare gravità, le delibere di decadenza e/o di espulsione delle Socie;
- delibera a scrutinio segreto sul ricorso proposto dalla Socia decaduta o espulsa avverso la delibera di decadenza o di espulsione.
4 – Il Consiglio Direttivo– Durata
- Le Consigliere rimangono in carica un anno. Possono essere rielette per annualità successiva, se la Presidente successiva le rielegge, fino ad un massimo di tre anni.
5 – Il Consiglio Direttivo – Integrazioni cariche vacanti
1. - Venendo a mancare, per qualunque causa, una o più Consigliere, esclusa la Presidente, la Presidente sceglierà tra le Socie.
2. - Resta comunque inteso che, qualora venisse meno per qualunque causa, la maggioranza dei membri componenti il Consiglio, decadrà l’intero organo e dovrà essere convocata entro 60 giorni l’Assemblea Elettiva.
6. – Il Consiglio Direttivo – Decadenze
1. - Le componenti il Consiglio decadono a seguito di provvedimento del Consiglio stesso, assunto a scrutinio segreto con il voto favorevole della maggioranza dei membri in carica, nei casi di:
- incompatibilità di carica;
- perdita della qualifica di Socia di cui all’articolo 7.;
- assenza ingiustificata, per più della metà dei Consigli tenuti durante ciascun anno di mandato.
Art. 14
ASSEMBLEA
1. - Composizione
1. - L’Assemblea dell’ASSOCIAZIONE è composta da:
- la Presidente, che ne fa parte,
- le componenti del Consiglio Direttivo,
- tutte le Socie Effettive in regola con la quota associativa.
2.– Diritto di intervento, voto e presidenza
1. - Hanno diritto di intervenire a tutte le Assemblee solo le Socie in regola con la quota associativa. E’ ammessa una sola delega per ogni Socia, salvo che per le Assemblee Straordinarie per le quali sono ammesse fino a due deleghe per ogni Socia.
2. - L’Assemblea provvede a designare una Presidente di Assemblea su proposta della Presidente.
3. - Categorie
1. - Le Assemblee possono essere:
- Ordinarie,
- Elettive,
- Straordinarie.
2. - Le Assemblee Ordinarie deliberano in merito a:
- attività associativa svolta a livello Nazionale,
- programmi futuri,
- approvazione del rendiconto annuale dell’Associazione e del bilancio preventivo, così come redatti dal Consiglio;
- direttive per la vita dell’Associazione,
- nomina, qualora necessario, di una Commissione Statuto e relativa coordinatrice,
- approvazione e modifica del Regolamento dell’Associazione ;
- argomenti che il Consiglio e le Socie ritenessero di sottoporre alla sua approvazione.
3. - Le Assemblee Elettive deliberano in merito a:
- elezione della Presidente,
- elezione della Presidente Incoming.
- - Le Assemblee Straordinarie deliberano in merito a:
- modifiche statutarie,
- operazioni di carattere straordinario rilevanti per la vita della Associazione.
4. – Assemblee – Ordinarie
1. - L’Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta all’anno, entro il 30 aprile
per l’approvazione del rendiconto annuale nazionale.
L’Assemblea Ordinaria deve essere convocata dalla Presidente o, in caso di inattività, dalla Past President o successivamente dalla Presidente Incoming.
L’Assemblea Ordinaria dovrà essere convocata mediante lettera raccomandata o fax o e-mail certificata da inviarsi al domicilio delle Socie almeno quindici giorni prima della data fissata e in ogni caso ne verrà data pubblicità sul sito internet dell’associazione; la convocazione dovrà contenere l’ordine del giorno nonché il luogo, la data e l’ora della convocazione. Potrà essere prevista una
seconda convocazione.
2. - L’Assemblea Ordinaria si considera regolarmente costituita:
- in prima convocazione con la presenza di almeno il 50% + 1 delle Socie in proprio o per delega;
- in seconda convocazione qualunque sia il numero delle Socie presenti in proprio o per delega.
3. - L’Assemblea Ordinaria delibera:
- in prima convocazione, con il voto favorevole dei 2/3 delle Socie aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega;
- in seconda convocazione, a maggioranza semplice delle Socie aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega.
4. - Il voto è palese.
5. – Assemblee - Elettive
1. - L’Assemblea Elettiva deve essere convocata dalla Presidente o, in caso di inattività, da una delle Presidenti Past o successivamente Incoming entro il 30 aprile dell’anno di scadenza del mandato elettorale.
La convocazione dovrà avvenire mediante lettera raccomandata o fax o e-mail certificata da inviarsi al domicilio delle Socie almeno quindici giorni prima della data fissata e in ogni caso ne verrà data
pubblicità sul sito internet dell’associazione; la convocazione dovrà contenere l’ordine del giorno nonché il luogo, la data e l’ora della convocazione. Potrà essere prevista una seconda convocazione.
2. - L’Assemblea Elettiva si considera regolarmente costituita:
- in prima convocazione con la presenza di almeno i 2/3 delle Socie in proprio o per delega;
- in seconda convocazione, successiva di almeno un’ora rispetto alla prima, con la presenza di almeno 1/3 delle Socie in proprio o per delega.
3. - Il voto è segreto.
4. - L’Assemblea Elettiva, preso atto delle nomine a Consigliere da parte delle candidate a Presidente, procede all’elezione della Presidente, scelta tra le candidate a tale carica e contemporaneamente all’elezione della Presidente Incoming che avrà anch’ella espresso le sue scelte per il Consiglio Direttivo.
5. - E’ eletta la candidata che ottiene la metà più uno dei voti delle aventi diritto presenti in proprio o per delega.
Se nessuna delle candidate raggiunge la maggioranza, si ricorre ad un secondo turno di votazione al quale sono ammesse solo la candidata o le due candidate che nel primo turno hanno ottenuto il maggior numero di voti.
In questo secondo turno è eletta Presidente la candidata che ha ottenuto il maggior numero di voti.
6. – Assemblee – Straordinarie
1. - L’Assemblea straordinaria deve essere convocata dalla Presidente, in caso di inattività, da una delle Presidenti Past o successivamente Incoming. La convocazione avviene mediante lettera raccomandata o fax o e-mail certificata da inviarsi al domicilio delle Socie almeno quindici giorni prima della data fissata ; la convocazione dovrà contenere l’ordine del giorno nonché il luogo, la data e l’ora della convocazione. Potrà essere prevista una seconda convocazione.
2. - L’Assemblea straordinaria si considera regolarmente costituita:
- in prima convocazione con la presenza di almeno i 2/3 delle Socie in proprio o per delega;
- in seconda convocazione con la presenza di almeno 1/3 delle Socie in proprio o per delega.
3. - L’Assemblea straordinaria delibera:
- in prima convocazione, con il voto favorevole dei 2/3 delle Socie aventi diritto di voto,
presenti in proprio o per delega;
- in seconda convocazione, a maggioranza semplice delle Socie aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega.
4. - Il voto è palese.
7. –Assemblee - Pubblicità delle deliberazioni
1. - Le deliberazioni delle Assemblee dovranno essere inviate alle Socie a cura della Consigliera avente funzione di Segretaria entro trenta giorni dalla data della relativa Assemblea.
Titolo IV
TESORERIA - PATRIMONIO
Art. 15
AVANZI o DISAVANZI DI GESTIONE
1. - Gli eventuali utili o avanzi di gestione della Tesoreria saranno esclusivamente reinvestiti in opere ed attività volte a perseguire le finalità dell’Associazione.
E’ esclusa la distribuzione in modo diretto o indiretto degli utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitali, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
- Eventuali disavanzi saranno rinviati all’esercizio successivo.
Art. 16
RISORSE ECONOMICHE
- - Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:
- quote e contributi degli associati;
- contributi di privati;
- eredità, donazioni e legati;
- altre entrate compatibili con la normativa in materia.
- - L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori e in generale a terzi, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente.
- - L’associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.
ART. 17
RENDICONTO ECONOMICO - FINANZIARIO
- Il rendiconto economico-finanziario dell’associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.
- Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall’assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell’associazione almeno 20 gg. prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato.
- Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.
Titolo V
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 16
COLLEGIO ARBITRALE
1. - Tutte le eventuali controversie tra le Socie e tra queste e l’Associazione saranno sottoposte
al giudizio insindacabile di un Collegio Arbitrale.
Tale Collegio dovrà essere nominato dal Consiglio Direttivo su istanza delle parti interessate solo nei casi di controversia e decadrà automaticamente al momento della pronuncia del lodo.
Il Collegio sarà composto da tre membri effettivi, anche non soci dell’Associazione, purché qualificati per la materia del contendere, di cui uno con funzioni di Presidente.
2. – Non potranno essere chiamate a far parte del Collegio Arbitrale Socie che ricoprano cariche
nell’Associazione.
3. – Il lodo non sarà impugnabile e stabilirà altresì su chi competono le eventuali spese del Collegio.
Art. 17
SCIOGLIMENTO DELLA ASSOCIAZIONE
1. - Per lo scioglimento della Associazione è necessaria una delibera assunta dall’Assemblea straordinaria alla quale siano presenti, sia in prima che in seconda convocazione, almeno i 4/5 delle Socie ordinarie. Le deliberazioni saranno valide con i ¾ dei voti delle presenti, le quali decideranno anche per la destinazione del patrimonio.
2. – In caso di scioglimento sussiste l’obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di beneficenza, nel rispetto delle norme vigenti e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 18
REGOLAMENTO DELLA ASSOCIAZIONE
1. – All’Assemblea Ordinaria compete l’approvazione del Regolamento della Associazione, in conformità alle norme di legge e di Statuto.
Art. 19
RICHIAMO ALLE NORME DI LEGGE
1. - Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni del codice civile che regolano le associazioni.
Art. 20
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
-
- Il presente Statuto entra in vigore al momento dell’approvazione da parte dell’Assemblea Straordinaria.